Cass. Civ., sez. III, n. 24333/2008. Mandato e mediazione: elementi differenziali. Natura vincolante dell'incarico conferito.

Per stabilire se un contratto abbia natura di mandato o di mediazione non è sufficiente fare riferimento all'esistenza o meno di un potere di rappresentanza in capo alla persona incaricata del compimento dell'affare (in quanto anche il mediatore può assumere la rappresentanza dell'intermediato), né è sufficiente avere riguardo all'oggetto dell'incarico (potendo la mediazione essere preordinata alla stipula di qualsiasi contratto, ivi compresi quelli di finanziamento), occorrendo, invece avere riguardo alla natura vincolante o meno dell'incarico, in quanto mentre il mandatario ha l'obbligo di eseguirlo, il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti.

Commento

(di Daniele Minussi) La decisione vale a scolpire la distinzione tra mediazione e il mandato, ciò che non si ravvisa nella eventuale attribuzione di poteri rappresentativi, ben possibile anche in favore del mediatore, bensì nell’assenza o meno di obbligatorietà nella condotta di quest’ultimo. Quando il comportamento dell’agente fosse connotato da obbligatorietà nei confronti del conferente non già si tratterebbe di mediazione, quanto piuttosto di mandato.

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