Cass. Civ., Sez. III, n. 23892/2006. Definizione di "consumatore" ai fini della speciale protezione di legge.

Al fine dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente, viceversa, che venga stipulato per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.

Commento

La pronunzia si riferisce al contesto normativo antecedente l'entrata in vigore del Codice del consumo portato dal d.lgs. 6 settembre 2005 n.206, ma la conclusioni cui perviene sono perfettamente compatibili con la novella. Da notare come in nessun caso una società possa invocare la normativa dettata in tema di protezione del consumatore.

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