Cass. Civ., sez. III, n. 23199/2004. Elemento soggettivo e responsabilità del falsus procurator

In ipotesi di rappresentanza apparente chi invoca la propria incolpevole aspettativa deve fornire esclusivamente la prova di aver confidato senza colpa nella situazione apparente. Non è invece necessario l'ulteriore elemento costituito dal comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza. Ciò poichè la posizione giuridica di colui al quale la situazione giuridica appare, senza sua colpa, esistente, deve essere tutelata, nel conflitto di interessi contrapposti, anche senza ed indipendentemente dal concorso di un simile elemento.

L'art. 1398 c.c., nel riconoscere la responsabilità del falsus procurator verso il terzo incolpevole, con il quale ha contrattato senza avere i poteri rappresentativi, dà rilievo soltanto alla posizione soggettiva del terzo contraente che, per ottenere il risarcimento del danno, deve provare di avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto, mentre prescinde totalmente dal considerare la posizione soggettiva del falsus procurator, del quale, pertanto, resta irrilevante accertare l'intenzionalità o il dolo, ovvero la colpa nella causazione del danno.

Commento

Singolare orientamento della S.C. in tema di apparenza colposa, spiegabile esclusivamente sotto il profilo dell'assoluta inettitudine di esso, sotto il profilo del caso concreto, a ledere gli interessi del soggetto falsamente rappresentato. Sicuramente condivisibile è la conclusione della S.C. in base alla quale il soggetto che incolpevolmente abbia confidato nell'esistenza dei poteri rappresentativi in capo al falsus procurator debba essere da costui risarcito del danno indipendentemente dalla sussistenza di una condotta negligente del soggetto falsamente rappresentato. Altra cosa sarebbe statuire che quest'ultimo possa essere reputato, in una siffatta situazione, vincolato per effetto della spendita del di lui nome effettuata dal falsus procurator. E' il caso di osservare come di “apparenza colposa” sia dato di poter parlare solamente in quest'ultima ipotesi, ben diversa dalla problematica (tale quella in esame), di natura semplicemente risarcitoria, attinente ai rapporti tra il contraente tratto in inganno e il falso rappresentante.

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