Cass. Civ., sez. III, n. 22586/2004. Competenza civile e diffamazione a mezzo trasmissione televisiva.

Ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente per un'azione di risarcimento danni, il locus commissi delicti, quale luogo ove l'obbligazione risarcitoria sorge ex art. 20 c.p.c., è quello ove si produce il danno che è conseguenza del fatto lesivo ed in assenza del quale il fatto lesivo medesimo non può dar luogo ad una pretesa risarcitoria. In caso di diffamazione commessa tramite un mezzo di comunicazione di massa, locus commissi delicti deve essere considerato non lo studio televisivo - nel quale si realizza il programma e che costituisce unicamente il luogo ove si consuma l'illecita lesione del diritto alla reputazione- bensì il domicilio, quale sede principale degli affari e degli interessi del danneggiato e quindi luogo in cui presumibilmente si verificano gli effetti dannosi negativi, patrimoniali e non, dell'offesa alla reputazione.

Commento

La S.C. pone il principio secondo il quale, in tema di ingiuria e diffamazione, il locus commissi delicti deve essere individuato nel domicilio del danneggiato svalutando l'ubicazione relativa al sito in cui ha avuto luogo la condotta illecita lesiva. Ciò in relazione alla diffusione delle informazioni per il tramite dei mezzi di comunicazione di massa, che consentono una delocalizzazione del comportamento illegittimo (dunque attualmente soprattutto via internet). La pronunzia, per il cui tramite si perviene ad una valorizzazione dell'elemento costituito dal danno, viene ad introdurre una frattura rispetto alle precedenti (cfr. tra tutte Cass. 10120/2000), imperniate sul criterio costituito dalla località ove sono situati gli studi televisivi presso i quali il programma fosse stato realizzato o diffuso.

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