Cass. Civ., sez. III, n. 21059/2004. Comodato e legittimazione degli eredi a richiedere la restituzione dell'immobile.

La concessione in comodato di un immobile per tutta la vita del comodatario è un contratto a termine, di cui è certo l'an e incerto il quadro; di conseguenza, stante la natura obbligatoria del contratto, gli eredi del comodante sono tenuti a rispettare il termine di durata del contratto stesso, avendo comunque pur sempre diritto - cosi come lo aveva il comodante - di recedere nelle ipotesi previste dagli artt. 1804, comma 3, 1811 e 1809, comma 2, c.c.

Commento

La S.C. parte dal presupposto della validità ed ammissibilità di un contratto di comodato la cui durata sia parametrata a quella della vita del comodatario, espressamente qualificato come rapporto a termine certus an incertus quando. Occorre notare come la detta conclusione non possa essere considerata pacifica, essendosi rilevato come, sia pure in tema di locazione, l'art.1573 cod.civ. imponga una durata massima di anni trenta.

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