Cass. Civ., Sez. III, n. 19928/2008. Efficacia obbligatoria del patto di prelazione.

La prelazione convenzionale, analogamente a quella legale, non ha natura reale ma obbligatoria e, non essendo riconducibile alla promessa di stipulare, é insuscettibile di esecuzione coattiva. Inoltre, stante l'efficacia obbligatoria della stessa, il mancato esercizio del diritto di prelazione non comporta la nullità degli atti compiuti e dei negozi posti in essere ma dà diritto soltanto al risarcimento del danno.

Commento

Il dato pregnante della pronunzia in commento non consiste tanto nella scontata affermazione della natura obbligatoria del vincolo scaturente dalla prelazione convenzionale, quanto piuttosto dall'insuscettibilità di tale vincolo ad innescare l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod.civ. nell'ipotesi di inadempimento.

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