Cass. Civ., sez. III, n. 18512/2007. Effetti delle pronunzie condannatorie conseguenziali rispetto alla sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. dotata di immediata esecutività.

Nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.. le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti tra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di modo che qualora l'azione sia stata proposta dal promittente venditore la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva.

Commento

Il punto problematico è costituito dalle verifica dell'eventuale discrasia tra il tempo in cui, per effetto del passaggio in giudicato della pronunzia ex art. 2932 cod.civ., possa dirsi prodotto l'effetto traslativo della proprietà del bene promesso in vendita ed il tempo in cui (asseritamente quello dell'emissione della pronunzia di primo grado dotata di immediata esecutività) occorra dar corso al pagamento del prezzo.

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