Cass. Civ., sez. III, n. 18512/2007. Effetti delle pronunzie condannatorie conseguenziali rispetto alla sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. dotata di immediata esecutività.
Nel caso di pronuncia della sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c.. le statuizioni di condanna consequenziali, dispositive dell'adempimento delle prestazioni a carico delle parti tra le quali la sentenza determina la conclusione del contratto, sono da ritenere immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 282 c.p.c., di modo che qualora l'azione sia stata proposta dal promittente venditore la statuizione di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo è da considerare immediatamente esecutiva.