Cass. Civ., sez. III, n. 1691/2009. Presunzione di responsabilità del Comune per il danno ex art. 2051 c.c..

Al di fuori dell'ipotesi del caso fortuito, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Né può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto a singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo al comune per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di inadempimento. Deve ritenersi, pertanto, che l'esistenza di un contratto di appalto non vale ad escludere la responsabilità del comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Commento

La pronunzia viene in un certo senso a completare le conclusioni alle quali già era pervenuta Cass. Civ., Sez. III, 15042/08 relativamente alla individuazione del caso fortuito che elimina la responsabilità dell'ente pubblico per i danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 cod.civ..
Neppure l'affidamento in appalto a terzi del servizio di pulizia e manutenzione della strada fa venir meno tale responsabilità a carico dell'ente pubblico proprietario del bene.

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