Cass. Civ., Sez. III, n. 16382/2009. Responsabilità del mediatore e responsabilità del mandatario.

La mediazione tipica di cui all'art. 1754 c.c. comporta che il mediatore, senza vincoli e quindi in posizione di imparzialità, ponga in essere un'attività giuridica in senso stretto di messa in relazione tra due o più parti, idonea a favorire la conclusione di un affare. La stessa è incompatibile con un sottostante rapporto di mandato tra il cosiddetto mediatore e una delle parti che ha interesse alla conclusione dell'affare stesso, nel qual caso il cosiddetto mediatore-mandatario non ha più diritto alla provvigione da ciascuna delle parti ma solo dal mandante. Nella mediazione tipica la responsabilità del mediatore, con specifico riferimento agli obblighi di correttezza e di informazione, si configura come responsabilità da contatto sociale. Il mediatore, nel caso in cui abbia agito in virtù di un incarico consistente in un mandato, risponde, ove si comporti in modo illecito, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., nei confronti del soggetto "destinatario" della sua attività che assume quindi, in quanto estraneo a detto rapporto contrattuale, la qualifica di terzo.

Commento

(di Daniele Minussi) La posizione di imparzialità del mediatore e l'assenza di vincoli contrattuali tra il medesimo e le parti rende difficilmente praticabile la costruzione della responsabilità che fa capo a costui in chiave contrattuale. A tale posizione parrebbe attagliarsi la figura della responsabilità da "contatto sociale", con tale locuzione intendendosi quella specifica sanzione che scaturisce dalla violazione dell'obbligazione che si fonda non già sull'esistenza di un vincolo contrattuale, bensì generata dal contatto sociale, dall'affidamento che determinati soggetti nutrono nei confronti di chii svolge un determinato ruolo (si pensi alla responsabilità del medico).

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