Cass. Civ., sez. III, n. 16320/2007. Necessità di un giudizio di comparazione ai fini della risoluzione per inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario fare luogo a un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Commento

In senso sostanzialmente analogo cfr. Cass. Civ., Sez.II, 4260/96, secondo la quale la legittimazione ad agire instando per la risoluzione ben potrebbe spettare a ciascuna delle parti del contratto.

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