Cass. Civ., sez. III, n. 15804/2005. Rapporto fra annullabilità e declaratoria di nullità.

Dedotta l'ammissibilità di un contratto sotto un profilo è precluso sia al giudice accogliere la pretesa sotto altro, sia alla parte modificare la richiesta in appello. Deriva da quanto precede, pertanto, che ove in primo grado sia chiesta la declaratoria di nullità di un contratto per mancanza di forma, per motivo illecito ovvero per causa illecita o, comunque, inefficace per difetto di legittimazione del rappresentante senza poteri o perché concluso dal rappresentante in conflitto di interessi o comunque simulato, correttamente il giudice del merito omette di verificare se quel contratto è (o meno) annullabile per vizio della volontà e, in particolare, per dolo posto in essere da una parte ai danni dell'altra.

Commento

L'annullabilità è contrassegnata dalla relatività della legittimazione a far valere il relativo vizio. A ciò non può che seguire sia la preclusione per il giudicante di sindacare ipotesi patologiche ulteriori rispetto a quelle fatte valere dalla parte impugnante, sia per la parte di operare una mutatio libelli.

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