Cass. Civ., sez. III, n. 14450/2005. Necessità dell'esistenza di un titolo valido ai fini della prelazione.

L'affittuario, il colono o il compartecipante insediato sul fondo offerto in vendita ha diritto di prelazione - a norma dell'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni. Detta coltivazione per essere idonea a far sorgere il diritto di prelazione, peraltro, deve essere stata attuata in forza di un titolo valido, cioè idoneo a giustificare la conduzione del fondo stesso, mentre è priva di rilievo giuridico una coltivazione unicamente di fatto. (Nella specie la domanda di riscatto è stata rigettata perché il conduttore conduceva il fondo, oggetto di procedura esecutiva, in forza di un contratto autorizzato dal giudice dell'esecuzione da meno di due anni dalla data del riscatto stesso e si è escluso quindi, in applicazione del principio di cui sopra, che il detraente, sul fondo già anteriormente, potesse invocare anche la coltivazione, senza titolo valido, precedente il contratto autorizzato).

Commento

La S.C. esclude, con riferimento alla spettanza della prelazione agraria, la rilevanza dei rapporti di mero fatto. Ai fini della sussistenza del diritto di prelazione occorre dunque che la coltivazione possa dirsi attuata in dipendenza di un titolo atto a fondare la conduzione del fondo.

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