Cass. Civ., Sez. III, n. 14343/2009. Nullità della clausola di un contratto di locazione che preveda, oltre al divieto di sublocazione, anche quello di ospitalità.

I controlli insiti nell'ordinamento positivo relativi all'esplicazione dell'autonomia negoziale, coincidenti con la meritevolezza di tutela degli interessi regolati convenzionalmente e con la liceità della causa, devono essere in ogni caso parametrati ai superiori valori costituzionali previsti a garanzia degli specifici interessi, ivi compreso quello contemplato dall'art. 2 Cost. (che tutela i diritti involabili dell'uomo e impone l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà). E' pertanto nulla la clausola di un contratto di locazione nella quale, oltre alla previsione del divieto di sublocazione, sia contenuto il riferimento al divieto di ospitalità non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico, siccome confliggente proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà, oltre che con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale, o con l'esplicazione di rapporti di amicizia.

Commento

(di Daniele Minussi) Sorprendente la conclusione della S.C., che ha negato non soltanto la meritevolezza di protezione dell'elemento causale, ma addirittura la liceità della causa della pattuizione volta ad escludere l'ospitabilità non temporanea a soggetti estranei alla famiglia del conduttore. I valori costituzionali corrispondenti ai diritti fondamentali di solidarietà non sembra abbiano molto a che fare con l'adempimento di clausole contrattuali, tra l'altro conformi alla presunzione legale di sublocazione contenuta nell'art.21 della legge 1950/253 in base al quale"si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si trattidi ospiti con carattere transitorio...".

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