Cass. Civ., Sez. III, n. 12235/2007. Mancanza della presupposizione ed esercizio del diritto di recesso.

La presupposizione, non attenendo né all’oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso “esterna”, che pur se non specificamente dedotta come condizione ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia, in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse - ma con riconoscimento da parte dell’altra -, valore determinante ai fini del “mantenimento” del vincolo contrattuale, la sua mancanza legittimando l’esercizio del recesso.

Commento

(di Daniele Minussi) Originale presa di posizione giurisprudenziale sul tormentato tema della presupposizione. La S.C. giunge infatti ad escludere (in forza di ragionamenti invero assolutamente discutibili e speciosi) che la stessa abbia a che fare con l'oggetto o con la causa del congegno negoziale (ricusando la visione di cui alla precedente Cass. 6631/06), qualificandola come elemento esterno, purtuttavia "oggettivo presupposto di efficacia" il cui venir meno legittimerebbe pertanto il diritto di recesso.

Aggiungi un commento