Cass. Civ., Sez. III, n. 1084 del 18 gennaio 2011. L'effetto misto interruttivo e sospensivo della prescrizione ex art. 2945 cod.civ. consegue anche alla proposizione di un giudizio vertente su diritto diverso da quello prescrittibile, a condizione che si ritragga un intento inequivocabile di esercitare tale diritto.
L’effetto interruttivo, sospensivo della instaurazione di un giudizio ex art. 2945 c.c., vale anche per giudizi aventi oggetto diverso dal diritto prescrittibile purché ricondotti ad un comportamento dell’avente diritto volto, non equivocamente, a manifestare il proprio intendimento di esercitare il diritto.