Cass. Civ., Sez. III, n. 1084 del 18 gennaio 2011. L'effetto misto interruttivo e sospensivo della prescrizione ex art. 2945 cod.civ. consegue anche alla proposizione di un giudizio vertente su diritto diverso da quello prescrittibile, a condizione che si ritragga un intento inequivocabile di esercitare tale diritto.

L’effetto interruttivo, sospensivo della instaurazione di un giudizio ex art. 2945 c.c., vale anche per giudizi aventi oggetto diverso dal diritto prescrittibile purché ricondotti ad un comportamento dell’avente diritto volto, non equivocamente, a manifestare il proprio intendimento di esercitare il diritto.

Commento

(di Daniele Minussi)
Assai rilevante, come è noto, è l'efficacia interruttivo/sospensiva collegata alla proposizione della domanda giudiziale.
Ebbene: la S.C. chiarisce che tale effetto è conseguito non soltanto dalla instaurazione di un procedimento avente ad oggetto lo specifico diritto che verrebbe ad estinguersi a causa del decorso della prescrizione, ma anche dalla proposizione di una domanda diversa, ogniqualvolta nella stessa possa desumersi una volontà implicita, ma non equivoca, di far valere tale diritto.
Questo esito interpretativo, come appare evidente, conduce a una serie non banale di interrogativi, basati sull'interpretazione delle conseguenze dell'instaurazione di un procedimento civile sulla scorta di una domanda non direttamente intesa a far valere il diritto potenzialmente passibile di estinzione.

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