Cass. Civ., sez. III, n. 10743/2009. Responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera
E'configurabile una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile a un'inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Una responsabilità dell'ospedale può configurarsi anche nella insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare la prevedibile emergenza, ovvero nel ritardo nel trasferimento del paziente in un centro ospedaliero attrezzato.