Cass. Civ., sez. III, n. 10743/2009. Responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera

E'configurabile una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile a un'inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Una responsabilità dell'ospedale può configurarsi anche nella insufficienza delle apparecchiature a disposizione per affrontare la prevedibile emergenza, ovvero nel ritardo nel trasferimento del paziente in un centro ospedaliero attrezzato.

Commento

La pronunzia si iscrive nel filone dell'autonomizzazione della responsabilità della struttura sanitaria (anche nell'ambito del contratto di c.d. spedalità) rispetto alla colpa professionale medica.

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