Cass. Civ., Sez. III, n. 10741/2009. Diritto al risarcimento del danno in capo al concepito in conseguenza di malformazioni riportate per soministrazione di medicinali durante la gravidanza della madre.
Il nascituro è, a tutti gli effetti, un soggetto di diritto, sin dal momento del concepimento. Egli ha diritto a nascere sano, con l’effetto che, se, durante lo stato di gravidanza della madre, il feto sia stato esposto a malformazioni, causalmente riconducibili all'assunzione di medicinali prescritti dal personale medico di una struttura sanitaria privata, al nato e ai genitori spetta il risarcimento dei danni morali e non patrimoniali subiti, stante il rilievo che il contratto concluso tra la gestante e la struttura sanitaria è direttamente efficace, sin dal momento della conclusione, anche nei confronti del concepito. Non esiste, per converso, un diritto del soggetto a non nascere se non sano, ragion per cui non è risarcibile, a beneficio del nato, il danno derivante dalla non procurata interruzione della gravidanza della madre a opera del medico.