Cass. Civ., sez. III, n.3370/2005. Clausola di regolazione del premio e sospensione del contratto di assicurazione

La clausola cd. "di regolazione del premio" inserita in un contratto di assicurazione si caratterizza, sul piano morfologico, per la sua natura di clausola onerosa che, come tale, richiede la specifica approvazione per iscritto da parte dell'assicurato, giusta disposto degli artt.1341 comma secondo e 1342 comma secondo cod. civ., mentre, sul piano funzionale, si appalesa inidonea a riprodurre "ipso facto" lo schema dell'art.1901 stesso codice (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell'assicurato all'obbligazione di pagare il premio), non rappresentandone punto una automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo pattizio, estraneo al modello di cui al citato art. 1901 cod. civ.

Commento

La clausola "di regolazione del premio" è quella pattuzione inserita nel contratto di assicurazione in forza della quale, in relazione alla comunicazione di elementi variabili che l'assicurato è tenuto a fare, l'assicuratore determina in maniera più appropriata l'entità della rata del premio. La S.C. in esito alla qualificazione di detta clausola come vessatoria, dunque sottoposta alla particolare disciplina di cui all'art. 1341 cod.civ., comunque ha escluso che dal mancato adempimento dell'obbligazione di comunicazione da essa scaturente possa discendere dall'applicazione dell'art. 1901 cod.civ., vale a dire della risoluzione del contratto.

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