Cass. Civ., Sez. III, n.1952/2003. Accertamento del giudice in relazione all' efficacia del recesso

Il principio secondo il quale il recesso non può operare se viene esercitato quando il contratto non esista più, per essersi risolto di diritto, va coordinato con quello secondo il quale la rinuncia agli effetti della risoluzione del contratto che si sia già verificata per una delle cause previste dalla legge, o anche per effetto di una pronuncia giudiziale costituisce tipica espressione dell' autonomia privata che come riconosce al creditore il diritto potestativo di non eccepire preventivamente l'inadempimento che potrebbe dare causa alla risoluzione del contratto così non gli nega quello di non avvalersi della risoluzione già verificatasi o dichiarata. Deriva, da quanto precede, pertanto che il giudice, prima di ritenere che il recesso è privo di efficacia per il fatto di incidere su contratto ormai risolto deve accertare se la parte non inadempiente abbia rinunciato agli effetti risolutivi,in forma espresso o tacita.

Commento

La pronunzia interviene in relazione alla tematica del nesso che si pone tra recesso e risoluzione del contratto. Se è vero che, una volta sciolto il vincolo contrattuale per effetto dell'intervenuta risoluzione, più non si pone la questione circa l'operatività del recesso, è tuttavia vero che occorre pur sempre che venga accertata l'efficacia effettiva della risoluzione. Questa infatti talvolta non opera ipso jure, come ad esempio quando al contratto sia stata apposta una clausola risolutiva, la cui attivazione dipenda dalla volontà della parte non inadempiente. Decisiva allora è l'indagine circa l'eventuale rinunzia della parte, che ben potrebbe essere anche intervenuta per facta concludentia, al meccanismo della risoluzione.

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