Cass. Civ., sez. III, n.19308/2005. Obbligo di trasferire il diritto all'uso dell'area predisposta per il parcheggio.

Il diritto del proprietario di una unità immobiliare all'uso dell'area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli, secondo la disciplina dell'articolo 41-sexies della legge urbanistica e di quella successiva (in particolare, articolo 26, comma 4, della legge n. 47 del 1985) deve necessariamente essere trasferito, in caso di locazione, al conduttore, alla stregua della stretta inerenza del diritto stesso all'effettiva utilizzazione dell'immobile secondo la sua destinazione, con la conseguenza - pertanto - che il contratto di locazione il quale escluda tale trasferimento è affetto da nullità parziale, determinandosi ope legis il trasferimento medesimo.

Commento

La nullità parziale ordinariamente riferita all'atto di alienazione dell'unità immobiliare priva del posto auto di pertinenza si estende anche alla locazione, come anche l'integrazione di diritto (cfr. Cass. Civ., 10459/2001).
Può dirsi valida questa conclusione anche all'esito dell'entrata in vigore della l. 28 novembre 2005 n.246, il cui art.12 ha modificato l'ultimo comma dell'art.41 sexies della legge 1150/1942.

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