Cass. Civ., sez. III, n.19308/2005. Obbligo di trasferire il diritto all'uso dell'area predisposta per il parcheggio.
Il diritto del proprietario di una unità immobiliare all'uso dell'area predisposta per il parcheggio degli autoveicoli, secondo la disciplina dell'articolo 41-sexies della legge urbanistica e di quella successiva (in particolare, articolo 26, comma 4, della legge n. 47 del 1985) deve necessariamente essere trasferito, in caso di locazione, al conduttore, alla stregua della stretta inerenza del diritto stesso all'effettiva utilizzazione dell'immobile secondo la sua destinazione, con la conseguenza - pertanto - che il contratto di locazione il quale escluda tale trasferimento è affetto da nullità parziale, determinandosi ope legis il trasferimento medesimo.