Cass. Civ., Sez. III, n.15620/2005. Non coesistenza di risoluzione contrattuale per inadempimento e recesso unilaterale.

I gravi motivi in presenza dei quali l'articolo 27 della legge 392/1978, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, consente in qualsiasi momento il recesso del conduttore dal contratto di locazione devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che siano tali da renderne oltremodo gravosa per il conduttore la persistenza; la non conseguita disponibilità dell'immobile locato e, più in generale, la violazione di obblighi contrattuali, invece, non è riconducibile a motivo di recesso, vertendosi in tema di inadempimento dell'obbligazione del locatore di consegnare il bene locato, da far valere mediante domanda di risoluzione del contratto.
Ne consegue che è resa in violazione di legge la sentenza che, nel caso in cui il locatore chieda che il conduttore, accertata l'inefficacia del suo recesso, sia condannato al pagamento dei canoni di locazione, mentre il conduttore chieda che il contratto sia dichiarato risolto per grave inadempimento del locatore, dichiari, al contempo, risolto il contratto ed efficace il recesso per i medesimi motivi.

Commento

Recesso da parte di uno dei contraenti e risoluzione per inadempimento corrispondono a rimedi incompatibili l'uno rispetto all'altro se riferiti al medesimo fatto generatore. In particolare i "gravi motivi" che la legge pone quale presupposto legittimante lo scioglimento unilaterale del vincolo negoziale non possono consistere in fatti riconducibili alla condotta del conduttore.

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