Cass. Civ., sez. III, n.11015/2004. Requisiti degli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione. Irrilevanza della forma della costituzione in mora proveniente da mandatario cui l'incarico sia stato conferito verbalmente.

Affinché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, del Cc, lo stesso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla indicazione del soggetto obbligato e uno oggettivo (il cui accertamento costituisce indagine di fatto, riservata al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da vizi logici e giuridici), consistente nell'esplicazione di una pretesa e nell'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare la non equivoca volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
L'effetto interruttivo della prescrizione si produce anche se la costituzione in mora proviene da mandatario cui l'incarico sia stato conferito verbalmente, atteso che la disposizione di cui all'art. 1392 del Cc., che richiede per la procura la medesima forma prescritta per il contratto, non si applica all'atto di costituzione in mora, in relazione alla sua natura di mero atto giuridico non negoziale.

Commento

La pronunzia precisa e qualifica i requisiti dell'atto interruttivo di cui al IV comma dell'art.2943 cod.civ..

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