Cass. Civ., sez. III, n. 23902/2006. Prelazione agraria e modificazione della destinazione urbanistica sopravvenuta del terreno.

In materia di contratti agrari, le condizioni alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del meccanismo del riscatto devono sussistere tanto alla data in cui nasce il relativo diritto, coincidente con la vendita del fondo al terzo, quanto alla data in cui lo stesso è esercitato, identificantesi con il momento nel quale la dichiarazione del retraente perviene al retrattato, che segna la conclusione del procedimento acquisitivo con il subingresso del primo al secondo. Conseguentemente, ove il mutamento della destinazione, da agraria ad industriale o, comunque, urbana, del fondo oggetto del diritto di retratto, viene a verificarsi tra il primo ed il secondo dei suddetti momenti, rimane impedito il perfezionamento della vicenda acquisitiva in favore del traente, poiché non si prospetta giustificabile tutelare la formazione della piccola proprietà coltivatrice attraverso il riscatto di un fondo che non si presti piú a tale destinazione.

Commento

La pronunzia si situa nel solco di Cass. 4842/2003: ai fini della applicabilità della disciplina della prelazione agraria occorre che la destinazione agricola del fondo sussista anche nel momento in cui viene esercitato il retratto. Conseguentemente irrilevanti dovrebbero palesarsi le susseguenti eventuali modificazioni della detta destinazione intercorrenti nel tempo di pendenza del giudizio.

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