Cass. Civ., sez. II, n. 9231/2005. Ipotesi di esclusione del diritto di prelazione del coerede (retratto successorio)

Qualora due coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbiano acquistato quote indivise di eredità di cui altra quota sia già di proprietà esclusiva di uno di essi iure hereditatis, deve escludersi che gli altri coeredi abbiano il diritto di riscatto nei confronti della quota acquistata dal coniuge estraneo alla comunione. In una tale evenienza, infatti, la qualità di partecipe della comunione ereditaria di uno dei coniugi esclude il diritto di prelazione all'acquisto in favore degli altri coeredi, che la disposizione dell'articolo 732 del Cc riconosce solo nell'ipotesi in cui un coerede intenda alienare la sua qualità o parte di essa a un estraneo, ossia a chi non partecipi all'eredità di cui si tratta. Una diversa lettura degli articoli 177 e 732 del Cc (che riconoscesse applicabile il diritto di prelazione e il retratto) inoltre si pone in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, nonché con il valore della famiglia, di cui all'articolo 29 della Costituzione.

Commento

Non può essere considerato “terzo” ai fini dell'insorgenza del diritto di prelazione di cui all'art.732 cod.civ. il coniuge che viva in regime di comunione legale con colui che riveste la qualità di coerede.

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