Cass. Civ., sez. II, n. 7254/2006. Nozione di "gravi difetti" dell'edificio ex art.1669 cod.civ..

Nella nozione di gravi difetti, di cui all'art. 1669 cod. civ., sono compresi non soltanto quelli incidenti sugli elementi strutturali del fabbricato, ma anche i vizi costruttivi che alterino in modo apprezzabile il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità dell'immobile e impediscano che questo fornisca l'utilità cui è destinato; in tale contesto e con più specifico riferimento alla fattispecie, si rileva che si è ritenuto che integrassero i gravi difetti, riconducibili alla previsione dell'art. 1669 cc, anche la caduta dell'intonaco per infiltrazioni di umidità, i difetti di costruzione che interessano i tetti e quelli attinenti alla impermeabilizzazione del manto di copertura dell'edificio.

Commento

La pronunzia assume in considerazione la nozione di "gravi difetti" di cui all'art.1669 cod.civ., tra gli stessi annoverando non soltanto quelli che siano in grado di cagionarne la rovina (in quanto incidenti sugli elementi strutturali dell'edificio), ma anche quelli che si riflettano in maniera notevole sulla fruizione dell'immobile. Cfr., in senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, 8140/2004.

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