Cass. Civ., sez. II, n. 7044/2004. Applicabilità al condominio di edifici delle norme in materia di distanze legali

Le norme sulle distanze legali, rivolte fondamentalmente a regolare rapporti tra proprietà contigue e separate, sono applicabili anche ai rapporti tra condomini di un edificio condominiale quando siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni, cioè quando l'applicazione di queste ultime non sia in contrasto con le prime; nelle ipotesi di contrasto prevalgono le norme sulle cose comuni con la conseguente inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali che nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio sono in rapporto di subordinazione rispetto alle prime.

Commento

La normativa in materia di distanze legali (art.873 cod.civ.) è riferibile alle proprietà di fondi confinanti. La S.C. con la pronunzia in esame inaugura un orientamento in base al quale essa rinverrebbe applicazione anche relativamente alle singole unità immobiliari in un edificio condominiale. Da notare come tuttavia la detta applicabilità sia stata dai giudici strettamente sottoposta alla preventiva valutazione della compatibilità rispetto alla normativa specificamente dettata dalla legge in materia di disciplina delle cose comuni.

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