Cass. Civ., Sez. II, n. 6546 del 18 marzo 2010. Applicabilità nell'ambito condominiale della normativa in materia di distanze tra le costruzioni.

Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purché siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime; nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti fra singolo condomino e condomino, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Per un precedente nello stesso senso, cfr. Cass. Civ. Sez. II, 7044/04 che aveva già reputato la normativa in tema di distanze tra le costruzioni applicabile anche nei rapporti tra proprietari di singole unità in edificio condominiale, sia pure subordinatamente alla compatibilità rispetto alla normativa specifica.

Aggiungi un commento