Cass. Civ., sez. II, n. 6474/2005. Alloggio del portiere e vincolo di destinazione del bene.

Poichè i locali della portineria e dell'alloggio del portiere (art. 1117 n. 2 c.c.), a differenza degli altri beni (art.1117 nn. 1 e 3 c.c.), sono suscettibili di utilizzazione individuale, deve accertarsi se l'atto che li sottrae alla presunzione di proprietà comune contenga anche la risoluzione o il mantenimento del vincolo di destinazione derivante dalla loro natura. In questo secondo caso si tratta di un vincolo reale da trascrivere o di un vincolo meramente obbligatorio propter rem?

Commento

La S.C. finisce per configurare un vincolo obbligatorio propter rem che verrebbe a gravare i locali ad uso portineria. Essi, ancorchè suscettibili di un'utilizzazione "individuale", infatti non potrebbero essere stornati dall'uso collettivo se non in esito ad un apposito atto che avesse a risolvere il detto vincolo. Il mantenimento di quest'ultimo anche in capo ai successivi acquirenti del bene prescinderebbe inoltre da evidenze pubblicitarie quali la trascrizione.

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