Cass. Civ., Sez. II, n. 633/2003. Applicabilità dell'articolo 41-quinquies, comma 1, della legge n. 1150 del 1942.

Le prescrizioni poste dall'articolo 41-quinquies, comma 1, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (inserito dall'articolo 17 della legge n. 765 del 1967 e abrogato dall'articolo 136 del D.lgs n. 378 del 2001) sono da considerare immediatamente applicabili sia nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, andandosi in tale caso a colmare con esse una lacuna della quale non è ammesso il protrarsi, sia in quelli che ne sono dotati, determinandosi in tale caso la disapplicazione delle norme regolamentari difformi e la sostituzione di queste inserzione automatica di esse ex lege. Per converso le prescrizioni del comma 8 dello steso articolo 41-quinquies quali risultanti dalle disposizioni attuative di cui al Dm 2 aprile 1968 n. 1444, nell'imporre l'osservanza di determinati parametri edilizi e urbanistici, hanno effetti di tipo indiretto, nel senso che costituiscono norme di azione indirizzate ai comuni, ai quali è inderogabilmente imposto di non discostarsi, nel creare uno strumento urbanistico o nel revisionarne uno preesistente, dai parametri nelle spese stabiliti, onde non sono, di conseguenza, immediatamente operative tra i privati, dai quali, pertanto, non devono essere osservate se non in quanto siano state inserite negli strumenti urbanistici all'atto della loro creazione o della revisione di altri preesitenti. In altri termini, a differenze delle prescrizioni di cui al comma 1, le distanze minori rispetto a quelle indicate dal citato decreto ministeriale, integrativo del comma 8 dello stesso articolo, sono da considerare illegittime e vanno, quindi, anche esse disapplicate e sostituite per inserzione automatica ex leges, con quelle della detta normativa statuale, solo ove vengano previste in sede di creazione ex novo di uno strumento urbanistico locale ovvero in sede di riforma di altro preesistente, mentre le surrichiamate disposizioni statuali non sono immediatamente applicabili ai rapporti tra privati per il periodo in cui gli strumenti stessi non siano stati ancora adottati o modificati.

Commento

Ancora una presa di posizione della S.C. in merito alla vexata quaestio della rilevanza civilistica immediata delle prescrizioni di cui all'art.9 del D.M. 1968 n.1444 modificativo dell'art.41 quinquies della legge urbanistica 1150/1942. La pronunzia in esame si riannoda alla precedente, emanata dalla stessa Sezione (n.3771/2001), rinnegando la propria sucessiva presa di posizione (n.4413/2001).

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