Cass. Civ., Sez. II, n. 6308/2008. Promessa di vendita effettuata da comproprietario pro indiviso ed esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto.

In caso di preliminare di vendita di un bene immobile, concluso da uno solo dei comproprietari "pro indiviso", si deve escludere la facoltà del promissario acquirente di richiedere ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo, limitatamente alla quota appartenente allo stipulante, non essendo consentito, in via giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti con il preliminare, in quanto l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto è ammessa, ex art. 2932,comma I, c.c. solo "qualora sia possibile".

Commento

Non praticabile risulta il rimedio di cui all'art.2932 cod.civ. nell'ipotesi in cui il promittente alienante sia titolare della mera quota di comproprietà del bene oggetto del vincolo preliminare.

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