Cass. Civ., Sez. II, n. 5564 dell’8 marzo 2010. Danno morale e immissioni che superano i limiti di normale tollerabilità.

La disciplina delle immissioni ex art. 844 c.c., nel prevedere la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, tenendo eventualmente conto della priorità di un determinato uso, deve essere interpretata tenendo conto che il limite della tutela della salute e dell’ambiente è da considerarsi ormai intrinseco nell’attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato. Alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dei beni protetti dall’art. 844 c.c., si deve considerare prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento del diritto a una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità.
Non può essere concesso il risarcimento di un danno non patrimoniale, pur in presenza di una lettura costituzionale dell'art. 2059 c.c., a favore del vicino che pur ha ottenuto una tutela inibitoria in quanto le immissioni da rumore erano state giudicate intollerabili: non sussiste infatti un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito alla tranquillità domestica.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia si segnala non soltanto in riferimento alla peculiare natura del rimedio adottato (vale a dire l'imposizione di positive prescrizioni, atte a consentire la prosecuzione dell'attività produttive riconducendo nei limiti le immissioni), ma anche per la negazione che la constatazione delle riferite immissioni possa dar luogo al risarcimento del danno non patrimoniale.

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