Cass. Civ., Sez. II, n. 4786/2007. Carattere della tutela dell' acquirente nella vendita di immobile parzialmente abusivo.

In ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia, non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma rinviene applicazione l'art. 1489 c. c., dettato in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima. Ciò sempre che la difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto e che persista il potere repressivo della P. A.(adozione di sanzione pecuniaria o di ordine di demolizione), tanto da determinare deprezzamento o minore commerciabilità dell'immobile. In mancanza di tali condizioni, non è possibile riconoscere all'acquirente la facoltà di chiedere la riduzione del prezzo.

Commento

Il "vizio" dell'immobile sotto il profilo urbanistico rileva non tanto come tale, quanto nell'ambito della garanzia per l'evizione, con specifico riferimento agli oneri o pesi non apparenti di cui all'art.1489 cod.civ..
La pronunzia è conforme ai precedenti del S.C. (cfr. Cass. 11218/91 e Cass. 6399/84).

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