Cass. Civ., sez. II, n. 4599/2006. Sussistenza del vincolo pertinenziale fra cortile e appartamento.

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché dei requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una "utilità" al bene principale, e non al proprietario di esso; l'accertamento in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi che caratterizzano il rapporto pertinenziale fra due immobili e consistenti nella volontaria e permanente destinazione di uno di essi al servizio dell'altro comporta un giudizio di fatto che, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

Commento

Il punto fondamentale della pronunzia consiste nell'affermazione della natura reale del rapporto pertinenziale. L'utilità o il servizio è recato dalla pertinenza direttamente alla res principalis, non già al proprietario della stessa. E' stata in tal modo confermata la sentenza di merito con la quale era stata negata la pertinenzialità tra un cortile ed un appartamento in condominio dotato di "diritto di uso" su porzione dell'area cortilizia. Da un lato è stato osservato come la previsione di tale diritto di uso non sarebbe stata necessaria qualora il rapporto pertinenziale fosse esistito, dall'altro come ordinariamente il detto diritto di uso ex art.1024 cod.civ. non sia trasmissibile a terzi, salva convenzione contraria conclusa con l'originario dante causa.

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