Cass. Civ., sez. II, n. 4264/2006. Irretroattività della norma che liberalizza la vendita dei parcheggi pertinenziali.

L'art. 12, IX comma,della l.246/2005, che all'art. 41-sexies della l.1150/1942 e successive modificazioni ha aggiunto il seguente comma "gli spazi per parcheggi realizzati in forza del I comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta nè da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse" è una norma non interpretativa che deve intendersi destinata ad operare solo per il futuro, e cioè per le costruzioni non ancora realizzate oppure per quelle già realizzate ma per le quali non siano iniziate le vendite delle singole unità immobiliari.

Commento

Ancora una puntata dell'annosa vicenda che vede contrapporsi la giurisprudenza al legislatore con riferimento all'alienabilità del posto auto separatamente rispetto all'unità immobiliare al cui servizio è destinato. La S.C. ha statuito nel senso della natura novativa (e non già interpretativa) del IX comma dell'art.12 della l.246/2005, con la quale è stata eliminata la connessione inscindibile tra i due beni. Ne segue la permanenza dell'applicabilità del previgente art.41 sexies l.1150/1942 alle costruzioni realizzate fino all'entrata in vigore della novella, la quale rinverrà applicazione unicamente per le nuove costruzioni.

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