Cass. Civ., Sez. II, n. 3185/2003. I diritti di credito non cadono nelle comunione legale tra coniugi

La comunione legale tra i coniugi, di cui all'articolo 177 del Cc, riguarda gli acquisti, ovvero gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della res o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi i quali, per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentale all'acquisizione di una res, non sono suscettibili di cadere in comunione. Deriva, da quanto precede, pertanto, che in caso di contratto preliminare di vendita stipulato da uno dei coniugi, l'altro non è legittimato a proporre domanda di esecuzione specifica, ai sensi dell'articolo 2932 del Cc.

Commento

La conclusione cui perviene la S.C. non è per nulla scontata. Analogamente si sono espresse Cass. 1994 n.6493 e Cass. 1995 n.987. Si veda tuttavia, in senso contrario, Cass. 1993 n.12439 che ha affermato il diritto in capo alla comunione all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale che sia stato oggetto di assegnazione con promessa di futura vendita prima della data di celebrazione del matrimonio, ogniqualvolta il contratto traslativo della proprietà sia stato stipulato dopo tale data.

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