Cass. Civ., Sez. II, n. 3181 del 9 febbraio 2011. Azione di petizione ereditaria: beni reclamabili e legittimazione passiva

Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto ‘’mortis causa’’ al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il ‘’de cuius’’ abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un'apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del ‘’de cuius’’.
In tema di successione ‘’mortis causa’’, poiché legittimato passivamente all'azione di petizione ereditaria è colui che sia in possesso, a titolo di erede o senza titolo alcuno, dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione, tale azione non può essere proposta nei confronti di chi detenga beni mobili facenti parte del compendio ereditario in forza del titolo di custode conferitogli, su comune accordo tra i coeredi, in sede di redazione dell'inventario da parte del notaio.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'azione di petizione ereditaria è uno strumento avente precisione "chirurgica" e non un rimedio buono per tutte le stagioni...

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