Cass. Civ., Sez. II, n. 3176 del 9 febbraio 2011. Esecuzione specifica del promissario acquirente e pagamento del prezzo condizionato alla liberazione dell'ipoteca da parte del promittente alienante

Per stabilire se un contratto preliminare sia rescindibile per lesione "ultra dimidium", l'accertamento della lesione deve essere effettuato in base al valore dei beni oggetto del contratto stesso al momento della sua stipulazione, a nulla rilevando che l'interesse ad agire o a resistere sia sorto solo successivamente, allorché la parte che si sia approfittata dello stato di bisogno ne abbia invocato l'esecuzione in forma specifica.
Il giudice adito per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare chiesta dal promissario acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l'attore deve adempiere l'obbligazione di pagare il residuo prezzo, può - per l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente alienante, dell'ipoteca.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame si segnala per un duplice aspetto. Da un lato àncora al tempo del perfezionamento del contratto la valutazione della sussistenza dei requisiti atti a supportare l'eventuale rescissione per lesione enorme (vale a dire la sproporzione tra valore del bene e prezzo pagato). Dall'altro conferma l'indirizzo secondo il quale la pronunzia costitutiva che sancisce il trasferimento del bene immobile già promesso in vendita può essere subordinata all'estinzione dell'ipoteca iscritta sul bene.

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