Cass. Civ., Sez. II, n. 3001/2010. Presupposti per la modifica della tabella millesimale.

A norma degli artt. 68 e 69 delle disposizioni di attuazione c.c., il regolamento di condominio deve precisare i valori proporzionali di ciascun piano o delle porzioni di piano spettanti in proprietà esclusiva ai singoli condomini e detti valori, che devono essere ragguagliati in millesimi a quello dell'intero edificio ed espressi in una apposita tabella allegata al regolamento, possono essere riveduti e modificati, anche nell'interesse di un solo condomino: a) quando risulta che sono conseguenza di un errore; b) quando per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i loro valori.

Commento

(di Daniele Minussi) È escluso che la revisione della tabella millesimale possa essere originata da divergenze lievi, dovendo altresì scaturire da elementi oggettivamente verificabili
e tali da rendere divergente il valore espresso nella tabella da quello effettivo.
La relativa valutazione deve essere eseguita utilizzando come criterio di riferimento quelli computati al tempo della predisposizione delle tabelle e non quelli, eventualmente diversi, operanti al momento della richiesta di revisione della tabella stessa.

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