Cass. Civ., sez. II, n. 2860/2008. Nullità del contratto concluso per effetto di violazione di norma penale.

Nei casi in cui la stipulazione di un contratto (nella specie una vendita perfezionata in esito alla stipulazione di una procura ottenuta mediante condatta integrante gli estremi dell'illecito penale corrispondente al reato di circonvenzione di incapace) costituisce effetto diretto della consumazione di un reato, ravvisandosi una violazione di norme di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia dell'integrità patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina civilistica in tema di annullabilità dei contratti, l'atto deve essere dichiarato radicalmente nullo e non semplicemente annullabile, ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norme imperative.

Commento

La pronunzia si inserisce in un orientamento che ben può dirsi ormai consolidato: cfr. Cass. 12126/06. In particolare mentre il reato di circonvenzione di incapace pare costantemente orientare la valutazione dei giudici nel senso della nullità del contratto posto in essere, non altrettanto si può dire per quanto attiene alla relazione tra norma penale violata e conseguente perfezionamento del correlato atto negoziale. Si pensi al reato di usura ed al contratto semplicemente rescindibile, alla truffa ed al contratto annullabile.

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