Cass. Civ., sez. II, n. 27599/2008. Controdichiarazione e forma: dissimulazione di negozio qualificato da forma scritta ad substantiam.

Nel caso di simulazione relativa di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414, comma II, e 2725 c.c., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione contestuale alla stipula del contratto, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita a un contratto diverso da quello apparente.

Commento

I limiti di prova previsti inter partes per dar conto della simulazione prevedono il formalismo dello scritto ad probationem tantum (art. 1417 cod.civ.). La regola riferita tuttavia deve fare i conti con la situazione che si crea quando oggetto della fattispecie simulata sia un contratto la cui forma scritta sia prevista ad substantiam. In tale eventualità l'esigenza formale parrebbe investire, parimenti ad substantiam actus, anche la controdichiarazione.

Aggiungi un commento