Cass. Civ., sez. II, n. 26746/2008. Erogazione del denaro dei genitori ed acquisto di immobile in capo al figlio: oggetto della liberalità, oggetto dell'obbligazione collatizia.

Ai fini della configurabilità della donazione diretta di immobile, è necessario che il denaro venga corrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante il versamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione della somma donata al trasferimento immobiliare.Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il denaro costituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante.

Commento

Il versamento da parte dei genitori delle somme necessarie ad operare un acquisto immobiliare in capo al figlio ritorna a far parlare di sé. Donazione diretta di denaro? Donazione indiretta dell'immobile? La risposta può determinare rilevanti conseguenze in tema di obbligazione collatizia, una volta apertasi la successione. Invero il criterio discretivo utilizzato dalla S.C. non appare del tutto soddisfacente, potendo dar luogo a difficili operazioni ermeneutiche. Quando, in particolare, si potrà dire che il denaro oggetto della donazione costituisca il bene ultimo di cui il donante intendeva dotare il donatario e quando, al contrario, potrà concludersi che le liquidità siano state corrisposte come mero strumento per consentire l'acquisizione di altro bene? Se si eccettuano le ipotesi dell'adempimento del terzo e/o dell'enunciazione specifica della finalità dell'atto liberale, non sembra agevole accertare tale circostanza.

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