Cass. Civ., Sez. II, n. 2651 del 4 febbraio 2010, Assenza di predialità e nullità della servitù. Recupero del contratto come "convertito" a semplice accordo avente natura personale, consentito nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod.civ..

In base al principio di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., la volontà delle parti può costituire rapporti obbligatori, aventi il contenuto dei diritti reali su cosa altrui: è quindi possibile, invece della previsione di un peso su di un fondo (servente) per l'utilità di un altro fondo (dominante) in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una qualitas inseparabile di entrambi, la pattuizione di un obbligo personale, quando il diritto attribuito sia previsto esclusivamente per un vantaggio di un determinato soggetto senza funzione di utilità fondiaria.
Il contratto costitutivo di servitù prediale nullo può essere convertito in un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, se sussistono i requisiti necessari per l'operatività dell'art. 1424 c.c. anche con specifico riferimento alla c.d. volontà ipotetica delle parti di conversione dell'accordo (nella specie, conversione del contratto per la costituzione di una servitù prediale in quello per la previsione di un diritto di natura personale a favore dei soli stipulanti).

Commento

(di Daniele Minussi)
L'assenza di predialità, elemento essenziale della servitù, può condurre alla qualificazione nell'ambito di un mero rapporto obbligatorio di quella pattuizione che, pur avendo un contenuto sostanziale affine a quello del diritto reale citato, corrisponda all'assunzione di un'obbligazione personale, legata alla figura soggettiva dei contraenti. Tale configurazione può essere ricavata anche interpretativamente, in forza dello strumento della conversione del negozio nullo, sia pure subordinatamente al positivo sindacato dell'esistenza della presunta volontà di chi ha perfezionato l'accordo invalido.

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