Cass. Civ., sez. II, n. 26468/2007. Nullità e annullabilità delle deliberazioni assembleari condominiali.

Devono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, quelle con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, quelle comunque invalide in relazione all'oggetto, quelle che incidono, sulle cose o servizi comuni o sui diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, comprimendoli laddove non è consentito. Devono invece qualificarsi come annullabili le delibere viziate nella regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali o assunte in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, ovvero da generiche irregolarità, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto.

Commento

Non agevole talvolta il discrimine tra nullità ed annullabilità della deliberazione assembleare condominiale. In particolare sono controverse le conseguenze dell'illegittimità della decisione che abbia ad incidere sul diritto soggettivo del condomino in ordine alla fruizione del bene comune. Nel senso della mera annullabilità cfr. Cass. Civ., Sez.II, 6623/04.

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