Cass. Civ., sez. II, n. 26226/2007. Contratto preliminare, esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto e offerta informale.

In tema di contratto preliminare, ai fini dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932. c.c. è sufficiente la semplice offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi forma idonea a manifestare la relativa volontà soltanto se le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo, o del residuo prezzo, contestualmente alla stipula del contratto definitivo. Se, invece, il pagamento del prezzo o di una parte di esso deve precedere la stipulazione del contratto definitivo, la parte è obbligata, alla scadenza del previsto termine, anche se non coincidente con quella prevista per la stipulazione del contratto definitivo, al pagamento, da eseguirsi nel domicilio del creditore o da offrirsi formalmente nei modi previsti dalla legge, non sussistendo in tale ipotesi nessuna ragione che giustifichi la sufficienza dell'offerta informale; in caso contrario, colui che è tenuto al pagamento è da considerarsi inadempiente e non può ottenere il trasferimento del diritto, ove la controparte sollevi l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

Commento

Nel senso che il Giudice possa sottoporre la pronunzia costitutiva ex art.2932 cod.civ. alla condizione sospensiva consistente nell'intervenuto pagamento del prezzo portato dal contratto preliminare inadempiuto, cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. II, 13559/03. La pronunzia in esame considera tuttavia la fattispecie, invero non frequente, di previsione contrattuale di pagamento anticipato del prezzo, da effettuarsi dunque in anticipo rispetto al trasferimento della proprietà del bene. Indispensabile in tal caso procedere mediante offerta formale nel termine previsto.

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