Cass. Civ., sez. II, n. 2569/2009. Comunione legale e aumenti di capitale di società di persone sottoscritti dopo il matrimonio.
L'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio, rientrano tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a) c.c., costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi. Detti aumenti non rientrano pertanto nella categoria dei beni personali, a meno che non si incorra in una delle ipotesi di cui all'art. 179 c.c..