Cass. Civ., sez. II, n. 2569/2009. Comunione legale e aumenti di capitale di società di persone sottoscritti dopo il matrimonio.

L'iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti, ferma la distinzione tra la titolarità e la legittimazione all'esercizio dei diritti nei confronti della società che essi attribuiscono al socio, rientrano tra gli acquisti che, a norma dell'art. 177, lett. a) c.c., costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi. Detti aumenti non rientrano pertanto nella categoria dei beni personali, a meno che non si incorra in una delle ipotesi di cui all'art. 179 c.c..

Commento

La pronunzia della S.C. è assolutamente rilevante, nella misura in cui ribalta l'impianto tradizionale in forza del quale le partecipazioni sociali di uno dei coniugi in una società a base personale, in quanto funzionalmente deputate a consentire al medesimo l'esplicazione della propria attività professionale, dovessero essere ritenute beni personali.
Può aver pesato nella decisione la peculiarità del caso pratico deciso, trattandosi di società di persone nella quale gli aumenti di capitale erano stati effettuati in contanti o con imputazione degli utili maturati e non distribuiti, nel quadro di una susseguente trasformazione della società stessa addirittura in società per azioni.
L'impostazione teorica della Cassazione prende le mosse dalla considerazione in chiave di bene mobile ex artt. 810 ed 812 cod.civ. della quota sociale, ancorchè bene immateriale, in ogni caso suscettibile di trasferimento, procedura esecutiva, oggetto di diritti.

Aggiungi un commento