Cass. Civ., sez. II, n. 25646/2008. Imputazione degli interessi legali nella collazione per imputazione di un bene immobile: debito di valuta o di valore?

In tema di divisione ereditaria, una volta scelta dal condividente donatario la collazione per imputazione (che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente), la somma di denaro, corrispondente al valore del bene donato quale accertato con riferimento al momento dell'apertura della successione, viene sin da quel momento a fare parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato stesso, così che ab origine costituisce per legge un debito di valuta del donatario, a cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che, nella collazione per imputazione di un bene immobile, devono essere imputati, insieme al valore di stima del bene al momento dell'apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti da tale momento.

Commento

Due sono i quesiti che possono essere posti con riferimento alla valutazione del cespite già oggetto di donazione al coerede che ne faccia collazione per imputazione. Un primo problema riguarda la valorizzazione del bene, nodo da tempo sciolto nel senso che essa sia ancorata al tempo dell'apertura della successione e non già al tempo in cui il bene venne attribuito a titolo di liberalità. Il tema di cui alla pronunzia in commento riguarda invece la natura giuridica del susseguente debito ex collatione, ciò che scaturisce dalla cristallizzazione del valore del bene come determinato in base alla predetta regola. Una volta così determinato, il relativo debito deve essere comunque considerato di valuta e non di valore.

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