Cass. Civ., Sez. II, n. 25473 del 16 dicembre 2010. Collazione di immobili donati mediante imputazione. Il valore del bene va computato sulla proprietà piena anche se l'oggetto della liberalità era consistito nella nuda proprietà.

La collazione per imputazione dell'immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all'epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell'intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell'asse ereditario, sia perché l'acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall'art. 456 c. c.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia costituisce un ulteriore elemento per dar conto della ratio e delle finalità dell'istituto della collazione, intesa alla perequazione della posizione di ciascuno dei coeredi. Del tutto aperta rimane la questione legata al valore della donazione effettuata con riferimento alla diversa operazione dell'imputazione ex se di cui all'art. 564 cod.civ., i cui esiti devono ritenersi divergenti.

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