Cass. Civ., sez. II, n. 25192/2008. Cancellazione dal registro delle imprese e sopravvenienze non liquidate.

Il nuovo testo dell'art. 2495 c.c. introdotto dall'art. 4 del D. Lgs.n. 6/2003, seppure non facendo riferimento alle società di persone, dopo avere imposto la richiesta della cancellazione della società dal registro delle imprese dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ("fermo restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione... ") ravvisa la vigenza nell'ordinamento del diverso generale principio che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società.Pertanto il nuovo principio per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina,l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative.

La natura meramente ricognitiva dell'inciso contenuto nella norma esclude che la necessità di immediato adeguamento dell'interpretazione delle norme a tale principio trovi ostacolo nell'entrata in vigore della modifica normativa in data 1 gennaio 2004, atteso che la funzione esegetica ad essa attribuibile ne impone un'applicazione retroattiva ed in relazione ad ogni forma societaria, con la sola esclusione dei rapporti giuridici già esauriti e degli effetti già in precedenza irreversibilmente verificatisi.

Commento

Secondo la S.C. il novellato testo dell'art.2495 cod.civ. imporrebbe di considerare la cancellazione della società dal Registro delle imprese come evento che determina in ogni caso l'estinzione della società, pur in presenza di rapporti non definiti. La norma, espressione di un principio, generale, sarebbe per tale motivo applicabile anche all'ambito delle società a base personale. Come conciliare la portata di tali conclusioni con quella che scaturisce da alcuni pronunciamenti di Corti di merito, secondo le quali, in presenza di rapporti attivi non definiti, potrebbe essere ottenuta la cancellazione del provvedimento di cancellazione della società dal Registro delle imprese? (cfr., da ultimo, Tribunale Como, 24 aprile 2007). Da osservare come quest'ultima pronunzia si riferisca alla scoperta di residui attivi, non già a passività.

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