Cass. Civ., Sez. II, n. 25041/2006. Forma scritta per la proposta di vendita di quota ereditaria nel caso di beni immobili.

La proposta di alienazione della quota ereditaria o di parte di essa, che il coerede deve notificare agli altri coeredi ai sensi dell'articolo 732 c.c. al fine di consentire a costoro l'esercizio del diritto di prelazione, deve rivestire a pena di nullità la forma scritta allorché l’oggetto della suddetta quota sia costituito in tutto o in parte da beni immobili.

Commento

La S.C. sembrerebbe contraddire la precedente, ancorchè risalente, pronunzia (Cass. Civ., Sez.II, 4537/82) in base alla quale, ai fini della "notificazione" della proposta sarebbe stata sufficiente la forma anche verbale. In dottrina la necessità della forma scritta viene giustificata non soltanto con il riferimento alla natura immobiliare dei diritti che ne siano oggetto, bensì anche con il ricorso analogico allo schematismo della vendita d'eredità (art.1543 cod.civ.) per la quale lo scritto risulta indispensabile.

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