Cass. Civ., sez. II, n. 2477/2007. Compatibilità fra destinazione alberghiera e disciplina del condominio.

La destinazione alberghiera di un intero edificio o di un complesso immobiliare è compatibile con la disciplina privatistica dettata per il condominio che si costituisce ipso iure con il primo atto di frazionamento che determina la coesistenza di proprietà esclusive appartenenti a persone diverse e di cose, servizi ed impianti destinati all'uso dei proprietari delle singole unità immobiliari, con la conseguenza che, per la validità delle deliberazioni collegiali, è indispensabile la verifica, preventiva ed effettiva, del quorum costitutivo dell'assemblea previsto dalla normativa condominiale.



Commento

La S.C. torna sul tema della compatibilità tra disciplina del condominio e destinazione alberghiera del complesso immobiliare dopo la recente pronunzia della stessa sezione (Cass. Civ., Sez.II 1625/07).

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